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Il problema della sanità e dei suoi elevati costi gravanti sul bilancio pubblico affligge molte delle moderne democrazie e costituisce senz'altro una spinosa questione. Varie scuole di pensiero e relative correnti politiche che le sostengono hanno proposto diverse soluzioni per arrivare ad una riduzione dei costi sanitari sul bilancio pubblico, includenti, tra l'altro, la strada dell'accesso alla sanità pubblica ad un solo numero ristretto di utenti meno abbienti, quella della parziale privatizzazione del servizio sanitario attraverso convenzioni, fino ad arrivare alla privatizzazione stessa delle assicurazioni sanitarie. Quest'ultima soluzione, da molti auspicata quale più efficace risoluzione all'alleviamento della spesa di welfare, sembra avviarsi ad un clamoroso fallimento.
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Esempio emblematico di questa affermazione è il caso statunitense, dove milioni di cittadini sono stati abbandonati dalle loro assicurazioni sanitarie private perché considerati antieconomici o perché vittime del fallimento stesso delle compagnie assicurative.
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Molti cittadini, dopo anni di premi pagati, si ritrovano privi di copertura sanitaria per una serie di fenomeni:
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a. nelle zone a bassa densità di popolazione (solitamente le aree rurali dove si ritirano i pensionati per sfuggire al caos e agli elevati costi della vita nelle grosse città) le assicurazioni sanitarie non riescono a guadagnare sui loro assistiti, anzi, essendo gli assicurati per la maggior parte anziani e dispersi sul territorio, generano una gestione passiva.. Fioccano quindi le disdette sulle polizze assicurative dato che le compagnie preferiscono concentrare le risorse su un ampio numero di clienti nelle grandi città (anche per le convenzioni "scontate" che possono ottenere sui grandi numeri presso ospedali e laboratori)
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b. circa un milione di americani all'anno viene abbandonato dalle assicurazioni collettive, ovvero a tariffe scontate a cui hanno accesso le imprese
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c. dal 1999 sono fallite 29 società assicurative, i cui clienti sono rimasti senza prestazioni
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Tutto ciò si somma al fatto che circa 40 milioni di americani (il 15% di tutta la popolazione) non ha mai avuto una copertura assicurativa: sono lavoratori autonomi o dipendenti di piccole imprese che non possono permettersi la quota delle costose polizze sanitarie.
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Il costo delle assicurazioni sanitarie private è veramente esorbitante per la popolazione media: ad esempio, il costo mensile di un'assicurazione per una famiglia di 4 persone, il cui capofamiglia è lavoratore dipendente, si aggira sul milione e mezzo di lire.
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A creare preoccupazione sono le fasce di popolazione con reddito basso o medio-basso, i residenti in piccoli centri urbani e chi si affida a compagnie di assicurazione sanitaria "a rischio".
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Quale sarà il futuro, soprattutto adesso che, ai tagli alla spesa pubblica, si è aggiunta l'inevitabile recessione economica?
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Paradossalmente si trova avvantaggiato chi vive sotto la soglia di povertà in quanto usufruisce della sanità pubblica, che garantisce solo le prestazioni minime, ma è comunque meglio del vuoto di chi non ha assicurazione sanitaria o viene rifiutato dall'assicurazione proprio quando si ammala seriamente.
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Il modello di sanità che prevede la privatizzazione delle polizze assicurative può sembrare una soluzione per le finanze statali nel breve periodo, ma non può costituire la risposta permanente ai problemi di bilancio per i Servizi Sanitari.
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Come uscire allora dal dilemma delle insostenibili spese della sanità per le finanze pubbliche, considerato che la prospettiva verso cui ci muoviamo è quella di un innalzamento dell'età media di vita, di un continuo investimento per la ricerca e la sperimentazione e di un utilizzo di macchinari sempre più sofisticati e costosi?
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Se non sarà l'apertura mentale verso il mondo delle discipline bio naturali, saranno almeno i buchi di bilancio e l'ormai insostenibile spesa sanitaria ad aprire nuove strade al benessere collettivo?
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Proposta di Legge Regionale sulla Regolamentazione delle Discipline Bio-Naturali
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nota1: i pezzi in corsivo sono commenti esplicativi che non fanno parte del testo legislativo.
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Premessa
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Nell'ultimo decennio si sono affermate e diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni di salute, alla rimozione degli stati di disagio, alla prevenzione di stati patologici, in generale mirate a generare una migliore qualità della vita.
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Sono state definite in varie maniere: medicine alternative, terapie energetiche, pratiche complementari ecc.; recentemente sono state raggruppate nella categoria delle medicine non convenzionali per distinguerle dalla medicina comunemente riconosciuta dagli ordinamenti e organizzata all'interno dei Servizi Sanitari Nazionali e Regionali.
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Tale definizione, anche se accolta ed utilizzata attualmente dall'ordinamento istituzionale e politico sia in sede nazionale che in sede di unione europea, mal si presta a delimitare un ambito di riconoscimento di queste discipline, limitandosi a inserirle, per esclusione, in una categoria troppo generica e omnicomprensiva.
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Si ritiene indispensabile riconoscere le peculiarità originali di un gruppo di queste discipline che non appartengono e non possono appartenere all'area sanitaria così come oggi è concepita e strutturata in quanto attengono ad universi culturali, affermano principi generali e generano pratiche operative sostanzialmente diversi da quelle della medicina convenzionale.
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Il comune riferimento alla vita e alla natura suggerisce i termini biologico e naturale; la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico di patologie né convenzionale né non convenzionale suggerisce di evitare il termine medicine e di adottare il termine tipico delle pratiche educativo-evolutive, cioè discipline.
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Da qui la definizione di Discipline Bio-Naturali.
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1. Definizione delle discipline bio-naturali.
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La medicina convenzionale si è strutturata a partire da un modello culturale, quello scientifico-meccanicista, che assimila l'organismo vivente ad un meccanismo; da ciò lo sviluppo di studi sulla struttura dell'organismo (anatomia), del suo funzionamento (fisiologia) e delle sue disfunzioni (patologia). La pratica della medicina convenzionale (e delle medicine non convenzionali che condividono tale modello) richiede pertanto una profonda conoscenza della struttura del corpo umano e delle sue dinamiche ordinarie e anomale; questo approccio informa tutta la struttura socio-sanitaria che pertanto è preposta a riconoscere le patologie (diagnosi) e ad intervenire per ripristinare il normale funzionamento (terapia) con svariati strumenti, principalmente con la terapia farmacologia e chirurgica.
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Esistono altri modelli culturali che propongono un diverso approccio al benessere e al disagio della persona, fornendone una interpretazione che mette in primo piano la dimensione educativo-evolutiva. Pur nella diversità dei fondamenti e la molteplicità degli approcci, si può identificare un comun denominatore che permette di creare un universo omogeneo per alcune discipline (diffuse da sempre sia in oriente che in occidente) che pongono al centro l'unicità e la globalità della persona, il dinamismo vitale dell'organismo e la tradizionale fiducia nei metodi naturali. Questo approccio concepisce e propone la via al benessere come un processo educativo-evolutivo all'interno del quale la persona e/o le persone coinvolte riscoprono e valorizzano le naturali energie vitali.
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Si tratta di pratiche che si inseriscono a pieno titolo in un ambito socio-educativo volto al benessere e alla qualità della vita.
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Pure nella loro diversità ed notevoli eterogeneità, queste discipline si riconoscono in alcuni principi base che le accomunano; in particolare:
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- l'approccio globale alla persona e alla sua condizione
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- il rispetto del principio della "natura che cura"
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- l'intento di stimolare la "capacità di autoguarigione"
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Un'altra caratteristica comune è la scelta di non utilizzare nel rapporto con gli utenti farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori di DBN.
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In questo quadro comune si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale, o i modelli culturali, da cui ha preso origine.
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Alcune di queste discipline si caratterizzano principalmente come "arti manuali", altre privilegiano un approccio basato su conoscenze teoriche e una funzione di "consulenza", altre ancora uniscono i due aspetti.
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Queste discipline, nella loro eterogeneità, si riconoscono nella definizione comune di Discipline Bio-Naturali.
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Alcune di queste discipline si sono già affermate nel sociale e sul mercato in forza dell'innegabile efficacia e sono utilizzate abitualmente da decine di migliaia di persone; se utilizzate da operatori/consulenti preparati e coscienziosi, queste discipline hanno dimostrato notevoli capacità di incrementare il benessere e migliorare la qualità di vita di quanti le praticano e si sono dimostrate in grado di produrre consistenti benefici anche sul piano dell'ottimizzazione delle risorse sociali, consentendo un risparmio nella spesa sanitaria.
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Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che regolamenti questo settore, consentendo di garantire la qualità del servizio e la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori/consulenti a tutela dell'utenza.
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2. Livelli di formazione e abilitazione
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Definito il campo delle discipline bio-naturali, si tratta di strutturare un percorso formativo e un livello di abilitazione comune alle varie discipline che si sono affermate nel sociale, per evitare (per quanto possibile) la frammentazione nelle mille diverse formulazioni come si sono sedimentate fina ad oggi, in parte per le diverse esigenze di ogni "settore" e in parte per le diverse idee ed esperienze delle varie scuole. La creazione di "contenitori unificati" a cui le diverse discipline devono adattarsi da un lato semplifica l'opera del legislatore sia nel presente che per il futuro (è da prevedere una moltiplicazione delle discipline che vorranno inserirsi nella legge affermando le proprie esigenze; la mancanza di strutture formative e di abilitazione comuni creerebbe ricorrenti situazioni di contenzioso), dall'altro permetterà agli organi preposti (commissione regionale, comitati ecc.) di muoversi con elasticità utilizzando contenitori e parametri adatti ad ogni situazione e disciplina (in altre parole ogni disciplina che aspira ed aspirerà al riconoscimento si dovrà conformare a moduli preesistenti, scaturiti dall'esperienza sedimentata). Inoltre ogni disciplina potrà anche collocarsi su più livelli prevedendo studi di base e superiori secondo gli obiettivi, le competenze e gli sbocchi lavorativi pianificati conferendo al tempo stesso al sistema costituito solidità ed adattabilità alle esigenze di ognuno nel presente e nel futuro. Il monte ore è stato calcolato sia tenendo presente le esperienze delle scuole già esistenti e ritenuto indispensabile per una formazione adeguata, sia le esigenze di una strutturazione di corsi a tempo pieno (esperienza già fatta per lo shiatsu in ambito FSE in Lombardia e nelle Marche) che probabilmente andranno a costituire la realtà formativa prevalente in futuro per giovani in uscita dalla scuola dell'obbligo e per disoccupati/inoccupati se la regione vuol valorizzare questo settore non solo per rispondere ad un bisogno sociale di benessere ma altresì ad un bisogno non meno importante di qualificazione professionale e occupazione.
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Si possono identificare e definire 2 diversi livelli di formazione e di abilitazione all'attività lavorativa e all'esercizio della professione:
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1) operatore e/o consulente per il benessere in ……………. (shiatsu, naturopatia, reflessologia… ecc.)
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Prevede un curriculum di un minimo di 600 ore di cui almeno il 30% di tirocinio o stage pratico.
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Questo livello potrà costituire un percorso formativo per la qualifica professionale e svolgersi nell'ultimo biennio dell'obbligo formativo (17° e 18° anno di età).
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2) operatore e/o consulente in discipline bio-naturali, specializzato in ……………... Prevede un curriculum minimo di 1200 ore (nel quale possono entrare a far parte i crediti formativi accumulati nel 1° livello) di cui almeno il 30% di tirocinio o stage pratico
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Conosce ed è in grado di utilizzare diversi approcci e tecniche nell'ambito delle discipline bio-naturali; è pertanto in grado di operare in modo integrato e di fornire consulenze atte a orientare verso stili di vita naturali.
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Nel definire gli organismi che garantiranno la gestione operative della presente legge - vedi articoli successivi - si dovrà operare in modo da consentire a ciascuna disciplina, con la supervisione dell'organismo collegiale, di strutturare un proprio iter studiorum adeguato alle esigenze dei cultori della disciplina stessa. Per ogni disciplina presente e futura quindi i cultori della disciplina stessa presenti negli organismi potranno stabilire se la formazione dovrà attestarsi sul 1° o sul 2° livello o utilizzarli tutti e due per livelli di qualificazione (ed eventualmente sbocchi lavorativi) diversi. Ovviamente l'organismo di gestione - Commissione Regionale - dovrà disciplinare e coordinare le diversità.
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Per ogni disciplina la commissione stabilirà, su proposta dei rappresentanti di ciascuna DBN,
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il livello (o i livelli) e il monte ore adottato
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il curriculum corrispondente
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gli sbocchi lavorativi corrispondenti
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Ogni disciplina sarà pertanto ordinata su uno o più livelli, in base alle indicazioni dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria, e verranno stabiliti per ogni DBN i livelli che danno accesso al mercato del lavoro.
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3. Ambito d'azione dell'operatore di DBN
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Volendo disciplinare lo sbocco lavorativo dell'operatore e/o consulente in DBN, ci sembra opportuno affiancare a quella del libero professionista, quella del lavoratore dipendente e del socio lavoratore di cooperativa in quanto in molti casi l'operatore/consulente abilitato può operare in queste forme; e del resto la formazione professionale gestita dalle regioni trova in questi tipi di sbocchi una piena espressione della propria attività e competenza essendo situazioni più facilmente monitorabili (spesso il libero professionista in questi settori si muove nel sommerso). Si ribadisce l'appartenenza al settore socio educativo e le finalità e l'ambito totalmente diverso in cui si collocano le DBN rispetto al settore sanitario.
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L'operatore di DBN è una figura che può esercitare sia nella forma di lavoro dipendente e/o cooperativo che nella professione autonoma; che si colloca a pieno titolo nel settore socio educativo essendo le sue attività finalizzate a favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio benessere e a stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. Non prescrive farmaci, ma educa a stili di vita salubri, abitudini alimentari sane, rapporti con l'ambiente rispettosi e opera con tecniche manuali senza alcun strumento meccanico.
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4. La formazione dell'operatore di DBN
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Importante ribadire che l'operatore/consulente in DBN non deve essere esperto nelle scienze sanitarie, sia perché oggettivamente non è un "medico/fisioterapista/infermiere alternativo, sia perché soggettivamente non deve "neanche pensare" di poter invadere le sfere di competenza del medico/fisioterapista/infermiere. La sua conoscenza dell'anatomia e fisiologia deve essere "volutamente" limitata alle conoscenze medie della persona di buona cultura generale. Dovrà invece conoscere e padroneggiare a fondo i modelli culturali su cui si basa la sua disciplina.
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Essendo un operatore socio educativo nell'ambito del benessere e della qualità della vita, l'operatore di DBN deve avere una buona padronanza dei principi e delle modalità operative peculiari dei modelli culturali a cui le discipline bio-naturali fanno riferimento, oltre che una dignitosa conoscenza generale del modello cultural-scientifico peculiare della società in cui ci troviamo a vivere e ad operare.
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Pertanto un congruo numero di ore (almeno il 10%) dovrà riguardare i modelli culturali e scientifici prevalenti nella nostra società e quelli a cui fanno riferimento le DBN.
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Il resto delle ore sarà destinato alla formazione nell'ambito della DBN specifica e al termine della formazione la qualifica sarà "Operatore/consulente di DBN in Naturopatia, Reflessologia, Shiatsu, ecc.
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5. Comitato di Coordinamento Regionale per le DBN
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Ci siamo posti il problema degli organismi di gestione cercando di garantire un'ampia rappresentatività e nel contempo le esigenze di capacità operativa. La Commissione deve essere un organismo operativo e non può essere composta da un numero eccessivo di membri. Si differenziano pertanto gli organismi articolandoli su un livello di rappresentatività ampia (comitato di coordinamento) ed un organismo esecutivo (commissione regionale).
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Al fine di garantire la più ampia rappresentatività agli operatori e agli istituti di formazione esistenti sul territorio si istituisce presso l'Assessorato alla Formazione e al Lavoro un Comitato di Coordinamento composto da:
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1 rappresentante per:
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- ogni libera associazione tra professionisti di rilevanza nazionale e/o nell' unione europea e operante in ambito regionale da almeno un anno
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- ogni libera associazione tra professionisti strutturata sul territorio regionale da almeno 1 anno anche se assente a livello nazionale/europeo
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- ogni istituto di formazione pubblico o privato di rilevanza nazionale e/o europeo operante in ambito regionale da almeno cinque anni
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- ogni istituto di formazione pubblico o privato strutturato sul territorio regionale da almeno cinque anni, anche se assente a livello nazionale/europeo.
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Il Comitato di coordinamento sarà presieduto da un delegato dell'Assessorato Formazione e Lavoro.
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Il Comitato di Coordinamento si dovrà insediare entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge; l'Assessorato alla Formazione e Lavoro designerà il presidente che convocherà i rappresentanti degli enti aventi diritto sulla base di una proposta documentata che ogni ente presenterà entro un mese dalla promulgazione della normativa.
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Si è adottata la dicitura "libera associazione tra professionisti" come previsto dalla normativa in essere o in elaborazione in materia di professioni in Italia e in Europa; qualsiasi tentativo di accreditare una sola "associazione nazionale" di categoria si scontrerebbe con le direttive nazionali ed europee delle "autority antitrust".
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Resta da definire cosa si intende per:
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"rilevanza nazionale e europea": potrebbe essere la presenza in almeno 5 regioni italiane e in almeno 5 nazioni dell'Unione Europea;
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per "operante": potrebbe essere che ha attivato iniziative di formazione documentabili nel caso di istituti di formazione e che possiede soci e delegati in regione per le associazioni di professionisti;
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per "strutturato": potrebbe essere legato alla presenza di una sede operativa propria. La scelta dei 5 anni per gli Istituti di Formazione si impernia sulla necessità di un'esperienza pluriennale di gestione basata su almeno 3 cicli triennali già conclusi. Per le libere associazioni di professionisti, associando operatori già formati non si è ritenuto necessario far riferimento a particolari "anzianità" (1 anno) ma si è assegnata maggior rilevanza alla strutturazione organizzativa.
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Il Comitato di Coordinamento ha i seguenti compiti:
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- Eleggere i propri rappresentanti alla Commissione Regionale
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- Definire per ogni DBN il curriculum formativo, il livello di qualifica professionale e di abilitazione al lavoro, su proposta dei componenti qualificati in ogni singola disciplina.
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- Valutare la validità delle discipline emergenti e l'opportunità di proporne l'inserimento nella presente legge.
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- Monitorare gli Istituti di Formazione che facessero domanda di riconoscimento alla regione ed esprimere un parere sulla loro congruità alla normativa alla Commissione Regionale
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6. La Commissione Regionale per le DBN
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E' istituita la Commissione Regionale per le DBN.
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La Commissione si insedierà entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta da:
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1 membro designato dall'assessorato Formazione e Lavoro della Regione
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7 membri eletti dal Comitato di Coordinamento
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3 membri nominati rispettivamente dagli organismi di rappresentanza dei consumatori, dei lavoratori e degli imprenditori.
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La commissione ha i seguenti compiti:
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- Stabilire i criteri di organizzazione del Registro Regionale degli Istituti di Formazione per operatori/consulenti in DBN e le modalità di iscrizione.
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- Stabilire i criteri di organizzazione del Registro Regionale degli operatori/consulenti in DBN e le modalità di iscrizione.
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- Verificare la sussistenza dei parametri stabiliti per il riconoscimento degli Istituti di Formazione valutandone la struttura organizzativa e finanziaria, il programma formativo e le reali competenze degli operatori formati in relazione agli sbocchi occupazionali.
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- Verificare la sussistenza dei parametri stabiliti per il riconoscimento delle Libere Associazioni tra Professionisti, valutandone la struttura organizzativa e finanziaria, gli ambiti reali rappresentatività e di gestione democratica della vita associativa, l'adeguatezza e l'operatività del codice deontologico.
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- Attuare un costante monitoraggio sulla permanenza nel tempo dei parametri definiti, rilevando le carenze ed attuando provvedimenti disciplinari sino alla revoca dell'iscrizione al Registro dell'Operatore/Consulente e dell'Istituto di Formazione inadempiente sul piano tecnico, professionale e deontologico.
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- Inviare i suoi rappresentanti agli esami finali degli Istituti di Formazione iscritti nel Registro.
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7. Registro Regionale delle Scuole di formazione per Operatori di DBN
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Nel pieno rispetto del pluralismo associativo non sarà privilegiata alcuna associazione tra professionisti e nessun istituto di formazione; la Commissione Regionale per le DBN definirà i criteri per l'accreditamento di scuole e associazioni rappresentative dei professionisti; tutte le scuole e le associazioni rappresentative che rispettino i parametri e possiedano le caratteristiche richieste, godranno delle stesse opportunità.
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E' istituito presso l'Assessorato alla Formazione e Lavoro, entro 4 mesi dalla promulgazione della legge, il Registro Regionale degli Istituti di Formazione per Operatori/Consulenti di DBN.
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Gli istituti pubblici e privati che hanno caratteristiche corrispondenti ai dettami della presente legge, possono chiedere di essere inserite nel Registro Regionale degli Istituti di Formazione di DBN, fornendo documentazione sulla loro adeguatezza sul piano organizzativo, finanziario, tecnico e didattico, allegando il dettaglio del programma di formazione, secondo le richieste della Commissione.
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Gli Istituti di Formazione dovranno altresì comprovare un'esperienza didattica e un'anzianità operativa di almeno cinque anni.
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8. Registro Regionale Operatori DBN professionisti
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E' istituito presso l'Assessorato alla Formazione e Lavoro il Registro Regionale Operatori/Consulenti DBN professionisti.
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Il Registro sarà suddiviso in elenchi per specializzazione e per livello (per le specializzazione che prevedono diversi livelli).
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9. Norme transitorie
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I professionisti già accreditati dalle Libere Associazioni di Professionisti esistenti da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge e in possesso dei requisiti stabiliti dalla Commissione Regionale, i diplomati degli Istituti di Formazione riconosciuti dalla Regione e gli insegnanti che insegnano in tali Istituti, saranno iscritti di diritto al Registro Regionale.
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Entrano a far parte del Comitato di Coordinamento all'atto della sua costituzione i rappresentanti delle Libere Associazioni tra Professionisti e degli Istituti di Formazione delle DBN elencate (shiatsu, naturopatia, reflessologia ecc… anche se l'elenco non può considerarsi esaustivo)
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