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  Pareri Ministero della Salute

LO SHIATSU E' LEGALE?
(tratto dall'articolo pubblicato sul n. 13 di shiatsu-do)

SENTENZE ISTITUZIONALI 
Ogni tanto capita di sentir parlare o di leggere di "Esercizio abusivo di una professione." Ancora recentemente, come riportato da shiatsu-do n.12, sul quotidiano L'Alto Adige in data 11/12/98 " uscito un articolo in cui veniva riportata la seguente posizione del Ministero della Sanità: ".. La pratica dello Shiatsu e le altre che fanno parte della cosiddetta "medicina alternativa" non sono riconosciute dal nostro ordinamento giuridico e pertanto non hanno legittimazione". 
 

 

 
Ricorderete che la nostra rivista si " subito attivata chiedendo a L'Alto Adige, tramite lettera inviata da un avvocato, una rettifica di quanto scritto. 
Riportiamo qui sopra la risposta pubblicata. 
Visto l'importanza generale della questione "esercizio abusivo di una professione", abbiamo voluto vederci chiaro ed abbiamo chiesto a un Studio legale di fornirci tutte le sentenze sull'argomento. 
Abbiamo ricevuto tredici sentenze, che a vari livelli giudiziari (Pretura, T.A.R., Tribunale, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale), sentenziano tutte in modo favorevole nel senso di permettere l'esercizio di professioni non regolamentate. 
Di seguito le elenchiamo sinteticamente, in ordine cronologico (dalla più recente alla meno), specificando il livello di magistratura e la professione oggetto di sentenza. 
 
06/11/98 Pretura di Milano (Psicologo, Prescrizione di prodotti omeopatici); 
29/05/98 Pretura di Venezia (Shiatsu); 
22/04/97 Cassazione Penale (Odontoiatria); 
21/10/96 Pretura di Treviso (Chiropratica); 
29/05/96 Cassazione Penale (non indicata); 
27/09/95 Pretura di Trento (Osteopatia, Massaggi neurali); 
25/08/95 Cassazione Penale (Optometrista); 
02/08/95 Tribunale di Pordenone (Tatuaggi); 
03/04/95 Cassazione Penale (non indicata); 
15/02/93 T.A.R. Veneto (Albi professionali); 
02/02/88 Corte Costituzionale (Chiropratica); 
15/06/82 Pretura di Cagliari (Prescrizione di prodotti omeopatici); 
23/01/79 Pretura di Grosseto (Psicoterapeuta). 
 
Vediamo ora alcune parti delle sentenze più interessanti.  
 
CORTE COSTITUZIONALE, 02/02/88 Ordinanza n. 149 - Chiropratica 
"La Corte Costituzionale composta dai signori.. ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1985 dal Pretore di Catania, iscritta al n.809 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n,11. prima s.s. dell'anno 1986; 
visti gli atti.. udito nella camera di consiglio.." che - ad avviso del Pretore - trattandosi di definire un giudizio penale nel quale egli stesso aveva tratto tre cittadini statunitensi che avevano esercitato in Italia la professione di "chiropratici" senza essere in possesso della prescritta abilitazione dello Stato [..]. L'articolo denunziato (che " norma penale in bianco) manca dei necessari riferimenti integrativi, in quanto, da una parte, gli atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d'America non sono riconosciuti nella nostra Repubblica e, dall'altra, non esiste nel nostro stato nè un corso di laurea in chiroterapia, nè, conseguentemente, l'omologa abilitazione professionale per cui non potrebbe applicarsi la norma penale senza violare l'art. 25 Cost. 
- Che " intervenuto nel giudizio il presidente del consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile o, comunque, infondata. 
Considerato che la fattispecie denunziata punisce soltanto chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale " richiesta una speciale abilitazione dello stato dove " evidente che l'abuso consiste proprio nell'esercizio di una professione, per la quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non l'abbia conseguita; 
- che al contrario, " lo stesso Pretore a riconoscere nell'ordinanza che lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di "chiropratico" che la nostra legge ignora, mentre l'art. 2229 cod. civ. affida appunto alla legge la determinazione delle professioni intellettuali, per le quali " necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi; 
- che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacchè, fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro tutelato, ex art. 35, primo co., Cost., in tutte le sue forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost.. 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 cod. pen., sollevata dal Pretore di Catania..". 
Questa sentenza ha un valore straordinario ed " diventata un punto di riferimento per le sentenze emesse in tempi successivi.  
Infatti: 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. VI, 22 aprile 1997, n. 5672 
"L'art. 348 c.p. che prevede il reato di abusivo esercizio di una professione, " una norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette. 
Pertanto l'eventuale lacuna normativa non può essere colmata dal giudice con norme generali ed astratte. 
(Fattispecie costituita dall'esercizio abusivo di attività odontoiatrica)". 
 
Abbiamo poi una sentenza relativa allo shiatsu: 
 
PRETURA DI VENEZIA - Sez. di MESTRE, 29/5/1998, Pratica dello Shiatsu. 
".. La pratica dello Shiatsu, non avendo alcuna finalità terapeutica non rientra in nessuna delle attività caratteristiche della professione medica. 
[..] 
Secondo la definizione comunemente accolta, la fisioterapia costituisce infatti una branca della medicina riabilitativa, che tende a rendere possibile il recupero delle funzioni negli individui colpiti da.. 
Essa (la fisioterapia) implica l'utilizzazione a scopo terapeutico.. 
La tecnica utilizzata dall'imputato, invece rientra nell'ambito della pratica shiatsu in relazione alla quale lo stesso ha conseguito un attestato di frequenza presso l'Accademia Italiana Shiatsu Do (documento 4 difesa); tale tecnica consiste in pressioni perpendicolari e costanti sul corpo, che non investono la struttura anatomica della persona, bensì la sua struttura energetica, vale a dire i punti neurosensoriale del corpo (cfr. deposizioni Martin e Montanini Giuseppe, quest'ultimo Presidente della Federazione Italiana Shiatsu)". 
Dall'istruttoria " emerso che lo shiatsu " una tecnica di rilassamento che si risolve in una mera attività di digitopressione senza alcuna manipolazione, torsione o massaggio del corpo e che non ha alcuna finalità terapeutica, mirando semplicemente al riequilibrio energetico e ad accrescere la sensazione di benessere di coloro che vi si sottopongono. 
L'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Venezia ha recentemente confermato che lo shiatsu non rientra nelle professioni sanitarie principali o secondarie, e neppure nelle arti sanitarie ausiliarie (documento 3 difesa). 
Ciò posto, non può attribuirsi all'imputato l'esercizio abusivo della professione medica sotto il profilo della pratica fisioterapica, atteso che tale reato postula che venga in concreto esplicata un'attività che sia caratteristica di tale professione, attività che consiste nella formulazione di una diagnosi, nell'indicazione di un giudizio prognostico in relazione a malattie, nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione nella manipolazione del corpo umano sempre a scopo curativo o preventivo (in questo senso Cass. 5.4.1996 n. 3403), o nella verifica di una precedente diagnosi o di una terapia in corso (Cass.13.3.1970)..". 
Interessante anche la sentenza che segue: 
 
PRETURA DI TRENTO, 27/9/95, n.519 - Trattamenti osteopatici e prescrizione dei farmaci idonei alla terapia. 
".. imputato del delitto di cui all'art.348 C.P perchè essendo sprovvisto della speciale abilitazione dello Stato, esercitava professione medico sanitaria praticando trattamenti osteopatici, massaggi neurali, prescrivendo altresì farmaci idonei alla relativa terapia. 
[..] 
Senonchè non può affermarsi che la tecnica del massaggio e del trattamento osteopatico (costituito da una speciale tecnica di manipolazione degli elementi ossei del corpo) rientrino nel campo di esercizio della scienza medica. 
Si tratta piuttosto di pratiche ausiliarie prive di statuto o di ordinamento legale che non si sovrappongono all'ambito proprio della medicina.. 
L'esercizio della chiropratica viene peraltro ritenuto direttamente tutelato dall'art.35, I comma e 41 Cost. (Corte Cost. 2.2.1988, ord. n. 149). 
Quanto alla contestata prescrizione di farmaci, dalla testimonianza del.. 
"Si tratta peraltro pacificamente di medicinali omeopatici (cos" il teste cit,) per i quali non " richiesta alcuna ricetta medica e che possono essere esitati dal farmacista a chiunque, come i normali prodotti "da banco". Tale conclusione " lecito desumere dal combinato disposto degli artt.. Quest'ultima proposizione lascia chiaramente intendere la volontà del legislatore di escludere l'obbligatorietà della ricetta per i farmaci omeopatici perchè palesemente innocui per la minima presenza di principi attivi potenzialmente pericolosi per la salute..". 
Ed infine una sentenza relativa agli Albi Professionali che nella sostanza sottende l'esercizio abusivo di una professione e che ben sintetizza la posizione del nostro ordinamento giudiziario sulla questione. 
 
T.A.R. Veneto sez. I, 15 febbraio 1993, n. 213. 
"In base a una lettura coordinata degli art. 33 e 41 comma 1 Cost. e 2229 c.c. l'esercizio di professioni per cui la legge non abbia istituito un apposito albo (e dunque un esame di abilitazione), ", in linea di principio libero, dovendo l'esame di Stato ritenersi necessario solo per l'accesso a quelle professioni le quali, per essere già stato istituito un apposito albo professionale, sono da considerare "protette"". 

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