Tipi di soci e costi
  Diritti
  Coperture assicurative
  Attestati

COPERTURE ASSICURATIVE

  R.C.T.
(Responsabilità Civile Terzi)
INFORTUNI TUTELA LEGALE
 
Compagnia Aurora Assicurazioni Aurora Assicurazioni D.A.S. Assicurazioni
 
Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione è prestata a tutti i soci dell' A.P.O.S. e D.B.N. L'assicurazione è operante in tutte le sedi della Contraente ed anche nelle sedi delle Scuole Fiduciarie ed in qualsiasi luogo nell'ambito di attività organizzate dall'A.P.O.S. e D.B.N. per gli Associati. La Società assicura nei limiti del massimale convenuto e dei rischi assicurati, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dei contraenti.
 
Beneficiari Persone che ricevono i trattamenti shiatsu possono anche non essere soci A.P.O.S. e D.B.N. Gli Assicurati Gli Assicurati
 
Estensione territoriale Tutti i Paesi Europei Tutti i Paesi Europei Europa, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
 
Franchigie   Franchigia Fissa del 3% su Invalidità Permanente.

Se il grado di I.P. accertato è superiore al 25% la franchigia si intende abrogata.
 
 
Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: il coniuge, i genitori, i figli del'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.    
 
Obblighi in caso di sinistro Dare avviso entro tre giorni. Fare denuncia entro tre giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso.
 
 
Altre Assicurazioni L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
 
Considerazioni   Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti, con l'intesa che in caso di sinistro, la Compagnia terrà conto nella liquidazione delle preesistenti infermità, mutilazioni o difetti fisici, calcolando e riconoscendo soltanto il danno direttamente causato dall'infortunio. L'assicurazione non è prestata per le vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza.
 


N.B. Quanto sopra riportato è solo una sintesi. I rapporti restano regolamentati dalle Condizioni descritte nelle Polizze.
 
Per informazioni e sinistri:
Segreteria A.P.O.S. e D.B.N. - Via Settembrini, 54 - 20124 Milano
tel. 02/29.53.21.82 - fax.02/29.52.55.90 - email: shiatsuapos@tin.it
 
 
Aggiornato al 7 gennaio 2008

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