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R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi)
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INFORTUNI
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TUTELA LEGALE
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Compagnia
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Aurora Assicurazioni
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Aurora Assicurazioni
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D.A.S. Assicurazioni
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Oggetto dell'assicurazione
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La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
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L'assicurazione è prestata a tutti i soci dell' A.P.O.S. e D.B.N. L'assicurazione è operante in tutte le sedi della Contraente ed anche nelle sedi delle Scuole Fiduciarie ed in qualsiasi luogo nell'ambito di attività organizzate dall'A.P.O.S. e D.B.N. per gli Associati.
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La Società assicura nei limiti del massimale convenuto e dei rischi assicurati, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dei contraenti.
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Beneficiari
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Persone che ricevono i trattamenti shiatsu possono anche non essere soci A.P.O.S. e D.B.N.
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Gli Assicurati
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Gli Assicurati
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Estensione territoriale
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Tutti i Paesi Europei
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Tutti i Paesi Europei
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Europa, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
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Franchigie
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Franchigia Fissa del 3% su Invalidità Permanente.
Se il grado di I.P. accertato è superiore al 25% la franchigia si intende abrogata.
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Persone non considerate terzi
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Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: il coniuge, i genitori, i figli del'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
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Obblighi in caso di sinistro
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Dare avviso entro tre giorni.
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Fare denuncia entro tre giorni.
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In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso.
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Altre Assicurazioni
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L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
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L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
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L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
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Considerazioni
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Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti, con l'intesa che in caso di sinistro, la Compagnia terrà conto nella liquidazione delle preesistenti infermità, mutilazioni o difetti fisici, calcolando e riconoscendo soltanto il danno direttamente causato dall'infortunio.
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L'assicurazione non è prestata per le vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza.
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