PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI

Pagina aggiornata il 10 Aprile 2008 
 
IL CONTRIBUENTE MINIMO 
 
Esercizio di arti e professioni 
Per esercizio di Arti e Professioni s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse (IVA D.P.R. 633/72 Art. 5 comma 1). 
La professione di operatore shiatsu e delle altre discipline bio-naturali, nonostante non abbia ancora trovato una sua collocazione nella codifica delle professioni, è comunque regolata dalla normativa fiscale relativa ai lavoratori autonomi. 
 
Adempimenti fiscali per l'operatore shiatsu 
Iva 
Prima di iniziare l'attività l'operatore shiatsu deve provvedere a richiedere il numero di partita IVA al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dalla data di inizio attività con apposito modulo da ritirare presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Nel modulo bisogna indicare un codice di attività che fino al 31/12/07 era il 93.050. 
A partire dall'1 gennaio 2008 il codice è cambiato, diventando 96.09.09 "altre attività di servizi per la persona, non classificabili altrove." 
 
Parliamo di codici IVA 
Fino al 31 Dicembre 2003 esistevano i seguenti codici IVA di interesse per il nostro settore: 
93.05.0 "altre attività professionali non classificabili altrove" 
Codice "contenitore" dove inserire le attività professionali non ancora regolamentate, rivolte alle persone. 
 
A partire dall'1 gennaio 2004 la denominazione del Codice 93.05.0 è cambiata in "altri servizi alle famiglie" ma la sua funzione non è mutata. 
A partire dall'1 gennaio 2008 il codice è cambiato, diventando 96.09.09 "altre attività di servizi per la persona, non classificabili altrove." 
 
Regimi  
Il regime naturale degli operatori shiatsu è il regime dei contribuenti minimi (il regime sostitutivo per le attività marginali è stato abrogato a decorrere dal primo gennaio 2008). 
Chi lo desidera può scegliere il regime di contabilità ordinario con apposita opzione nella richiesta di iscrizione della partita IVA. 
 
Regime dei contribuenti minimi 
Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi (Finanziaria 2008 - Legge 24 Dicembre 2007, n. 244).  
Art. 1 comma 96) Si considerano contribuenti minimi, e sono assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi da 96 a 117 dell'art. 1 della finanziaria 2008 le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che al contempo: 
a) nell'anno solare precedente: 
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30. 000 euro; 
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori  
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 €. 
Comma 98) Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti, o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99. 
Comma 99) Non sono considerati contribuenti minimi: 
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 
b) i soggetti non residenti; 
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili 
d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone (Società Accomandita Semplice, Società in Nome Collettivo), Società a Responsabilità Limitata, Attività d'Impresa in Associazione per es. Studi Associati. 
 
Comma 100) I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. 
 
Comma 104) I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. 
 
Comma 105) Sul reddito si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. 
Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. 
 
Comma 109) Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e di certificazione dei corrispettivi. 
 
Comma 110) I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. 
 
Comma 111) Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare. 
La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), al numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. 
 
Comma 113) I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore. 
 
Comma 114) In caso di infedele indicazione d parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 1 a 21, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento.  
 
Comma 117) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. 
 
Il regime previdenziale per il lavoratore autonomo 
Chi è in possesso di partita IVA è obbligato ad iscriversi alla gestione separata INPS se esercita un'attività che non prevede l'iscrizione a un albo o a un ordine e soprattutto, se non ha un fondo previdenziale obbligatorio in cui versare i contributi. 
 
Il lavoratore con partita IVA deve versare l'intero contributo previsto per legge. Anche se l'intero contributo dovuto all'INPS è a carico del lavoratore, egli ha la possibilità di addebitare nella fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale. 
Il lavoratore con partita IVA, se svolge una collaborazione, è esente dall'obbligo di versamento previdenziale solo nell'eventualità che l'attività svolta sia di lavoro autonomo occasionale (per non più di trenta giorni all'anno e con un compenso annuo non superiore a 5.000 €, oltre tale cifra scatta comunque l'obbligatorietà del contributo) e sia differente dalla sua attività professionale prevalente. 
 
Le aliquote contributive stabilite per il 2008 per gli iscritti alla gestione separata sono: 
- 24,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia; 
- 17% per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; per i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro e per i titolari di pensione di reversibilità. 
Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che per il 2008 è stato fissato in Euro 88.669. 
 
Dove ci si iscrive 
Nel caso di attività professionale la domanda deve essere presentata alla Sede INPS in cui risiede il professionista. E' data, comunque, la possibilità di presentare la domanda in qualsiasi sede INPS se ciò è più comodo per gli interessati. 
 
Quando si versano i contributi. 
Chi è in possesso di partita IVA, versa i contributi previdenziali attraverso il meccanismo degli acconti e dei saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF. In particolare: 
- due acconti: il primo, pari al 40% del reddito denunciato l'anno precedente a quello del versamento, entro il 16 giugno ed il secondo, pari al 60% del reddito denunciato l'anno precedente a quello del versamento, entro il 30 novembre
- saldo, entro il entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riscossione dei compensi. 
 
Domande relative all'apertura della P. IVA come Contribuente Minimo (CM) 
1. Un dipendente può aprire P.IVA? 
R. L'apertura della partita IVA non è una facoltà ma un obbligo quando ne ricorrono i presupposti. In generale non esistono impedimenti per un lavoratore dipendente. Solo i dipendenti statali sono obbligati a informare il proprio datore di lavoro, a volte si tratta di una semplice comunicazione, a volte si deve ottenere una vera e propria autorizzazione. 
 
2. il titolare di una P. IVA (per. Es. coltivatore, falegname, traduttore, ecc…), può aprire una seconda P.IVA come Contribuente Minimo come operatore di discipline bio-naturali? 
R. Un soggettto non può avere mai due numeri di partita IVA. Mentre può svolgere più attività con la stessa partita IVA e con contabilità separata, indicando la seconda attività basata sulle DBN. Come per il quesito n. 1 non ci sono in generale dei limiti ma solo delle eccezioni che però vanno valutate caso per caso. 
Esempio: l'artigiano per esempio può svolgere una seconda attività quale quella di shiatsuka. 
3. E' vero che la figura del CM si applica fra l'altro ai professionisti come operatori shiatsu o di altre discipline bio-naturali (riflessologi, naturopati, ecc…)? 
R. Il regime CM si applica a tutte le persone fisiche titolari di partita IVA con il famoso limite dei 30.000 € di volume d'affari. 
4. E' vero che non si deve far pagare l'IVA al cliente e che, quindi, non viene versata allo Stato? 
R. E' esatto. 
5. E' vero quindi che non si può addebitare l'IVA a titolo di rivalsa? 
R. E' esatto. 
6. Quale attività può/deve essere dichiarata? O non si deve dichiarare nulla?  
a) trattamenti professionali 
b) trattamenti shiatsu 
c) trattamenti DBN 
d) trattamenti e formazione professionali 
e) trattamenti e formazione shiatsu 
f) trattamenti e formazione DBN 
g) ? 
R. Si deve dichiarare un'attività ricompresa tra quelle indicate dalla tabella codici di attività. Di solito viene indicata l'attività di 96.09.09 "altre attività di servizi per la persona, non classificabili altrove." 
 
7. Cosa viene emessa, solo fattura o anche ricevuta fiscale? 
R. Se si ha una posizione Iva occorre emettere obbligatoriamente una fattura altrimenti, se l'attività e di tipo occasionale, occorre rilasciare una ricevuta fiscale. 
8. Se una persona ha una P.IVA e la chiude, è vero che sono necessari 6 mesi per evitare lo stato di "continuità lavorativa"? 
R. Chi chiude la partita IVA ha l'obbligo di cessare l'attività. Se dopo la chiusura della partita IVA si riprende l'attività è obbligatorio aprirne una nuova. 
9. Se sì, si può aprire una P. IVA come CM? 
R. In caso di una nuova partita IVA si può partire da subito. Se invece si è già in possesso di altra partita IVA, è possibile cambiare regime a partire dall'anno successivo. Il cambio in corso d'anno non è possibile. 
10. Nel caso di CM quale può essere il costo indicativo del Commercialista? 
R. Il CM semplifica gli adempimenti IVA ma nulla cambia per quanto riguarda il reddito. Quindi, anche in assenza di adempimenti IVA, tutte le operazioni effettuate vanno elaborate per il calcolo del reddito. 
E' difficile ipotizzare un costo annuale per l'assistenza fiscale del Commercialista, tenendo conto che parte del compenso è proporzionato al numero delle operazioni da registrare. Volendo ugualmente dare un'indicazione, si può ipotizzare un importo che va da 400 a 800 € tutto compreso. 
11. Sono previsti Studi di Settore? 
R. No. 
 
 
 
 

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