Art. 1 Denominazione
1.1 E’ costituita, nel rispetto delle vigenti normative, con sede legale in Milano, con codice fiscale 97249270154 l’associazione professionale denominata:
APOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI E INSEGNANTI SHIATSU
1.2 Per esigenze di abbreviazione e quando è ammesso dalla legge, la denominazione potrà essere indicata nella forma ridotta di: APOS
Art. 2 Oggetto
2.1 L'Associazione, senza fini di lucro, si propone la rappresentanza e la valorizzazione delle competenze degli associati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4. Inoltre, attraverso l'attività istituzionale, vuole tutelare la crescita quantitativa e qualitativa dello shiatsu, dei suoi operatori, degli insegnanti e della sua applicazione come professione non organizzata.
2.2 Definizione di shiatsu: “Lo Shiatsu è una disciplina autonoma manuale di origine giapponese. Si esprime, attraverso differenti stili, mediante pressioni eseguite su determinati punti del corpo e finalizzate a ripristinare le energie e la vitalità del soggetto ricevente”.
2.3 Si definisce Operatore Shiatsu quel professionista che applica la disciplina dello Shiatsu con modalità che prevedono:
2.4 Si definisce Insegnante Shiatsu quel professionista che:
a) avendo maturato una sufficiente esperienza ha le caratteristiche idonee a trasmettere le basi formative per un Operatore Shiatsu.
b) è in possesso delle competenze didattico/formative coerenti con la gestione della tecnica Shiatsu.
c) applica le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la gestione di un percorso formativo Shiatsu.
Art. 3 Finalità
3.1 Le finalità dell’Associazione sono:
a. tutelare gli interessi di tutti gli Associati, compresa l’attività di rappresentanza degli Associati in tutte le sedi sociali, amministrative, politiche ed istituzionali a livello nazionale ed internazionale;
b. identificare e codificare le caratteristiche ed i profili professionali necessari e sufficienti per l’accettazione e l’inserimento nei propri elenchi degli Associati per conferire agli stessi credibilità e per tutelare la qualità della professione che applica lo shiatsu;
c. rilasciare l'Attestato di Qualità dei servizi erogati dagli associati, secondo la L. 4/2013;
d. promuovere tra gli Associati lo scambio di esperienze e conoscenze tendenti a migliorarne la preparazione professionale e l’aggiornamento continuo, organizzando incontri, seminari, convegni, corsi, stage, e ogni altra forma di studio, ricerca, pratica finalizzata sia all’autopromozione, sia per migliorare la qualità dei servizi forniti ai consumatori, sia agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
e. valorizzare sotto il profilo culturale, tecnico e deontologico la professionalità dell’Associato, organizzando, stimolando e sostenendo ogni iniziativa tendente alla formazione anche permanente e all’aggiornamento professionale degli Associati;
f. vigilare sull’osservanza da parte degli Associati della normativa vigente e di tutti i doveri di correttezza, come previsto nel Codice Deontologico e di Condotta, assumendo quando doveroso e necessario iniziative censorie e disciplinari nei confronti degli Associati ed esperendo azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti fra gli Associati ovvero tra i singoli Associati e terzi;
g. prestare servizi agli utenti per una corretta divulgazione ed una completa informazione sulla disciplina dello shiatsu e sull’esercizio della professione dell’Operatore Shiatsu e dell’Insegnante Shiatsu;
h. qualora l’Associazione costituisca altri enti o società dovrà allegare il bilancio di questi al proprio;
i. perseguire le finalità come definite dal presente articolo anche mediante attività editoriali in proprio e partecipazioni ad attività editoriali, sia attraverso il settore della carta stampata che in tutti gli altri settori della comunicazione;
j. curare i rapporti con altre Organizzazioni similari, regionali, nazionali ed internazionali, potendo la stessa Associazione affiliarsi o federarsi nei vari stati europei, o affiliare altre organizzazioni;
k. promuovere rapporti e costituire organismi con Associazioni anche al di fuori della professione rappresentata, che abbiano obiettivi affini, quali il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle persone, nonché acquisire partecipazioni in società o enti di varia natura che abbiano attività coerenti con quelle previste dallo statuto;
l. garantire la corretta informazione al pubblico attraverso uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore;
m. partecipare a bandi e concorsi che possano essere utili alla salvaguardia della professione rappresentata e alla sua diffusione o che possano risultare produttive agli Associati sul piano dell’esercizio della professione;
n. collaborare e/o cogestire attività e strutture con altre categorie professionali in discipline bio naturali;
o. fondare, aderire e/o partecipare ad altre associazioni, federazioni, consorzi, associazioni temporanee di scopo e/o di impresa e/o altre aggregazioni che siano finalizzate, si rendano necessarie o siano utili allo sviluppo del lavoro e dell’attività professionale nel settore;
p. fornire a tutti gli associati e a tutti gli aspiranti associati iscritti in apposito libro una copertura assicurativa le cui caratteristiche sono contenute nel Regolamento;
q. l’Associazione, inoltre, potrà agire in giudizio a tutela dei diritti e interessi dei propri Associati, sia in proprio sia per svolgere azioni di concerto con i propri Associati e/o con altre Associazioni del settore e/o Aspiranti Associati, e ciò, sia in via cumulativa che disgiuntiva;
r. promuovere, nelle sedi opportune il riconoscimento giuridico dello shiatsu;
Art. 4 Gli Associati
4.1 Sono Associati tutte le persone fisiche che, in possesso dei requisiti definiti nello Statuto e nel Regolamento, fanno domanda di iscrizione e che vengono ammessi all’Associazione. Possono inoltrare richiesta di iscrizione, i residenti in Italia, nati:
a) prima dell’anno 1995 se hanno soddisfatto la scuola dell’obbligo o percorso formativo equipollente;
b) dall’anno 1995 in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
4.2 Gli Associati si dividono in due categorie: Operatori Shiatsu ed Insegnanti Shiatsu.
La categoria Operatori Shiatsu è a sua volta suddivisa nelle seguenti sezioni:
La categoria Insegnanti Shiatsu è a sua volta suddivisa nelle seguenti sezioni:
Operatori Shiatsu
Insegnanti Shiatsu
4.3 I richiedenti devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell’Associazione facendone richiesta scritta, specificando in quale categoria professionale (operatore, insegnante) vogliono confluire, con contestuale versamento della quota.
4.4 La valutazione ed accettazione delle domande di iscrizione all’Associazione sono rimesse al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
4.5 Costituisce motivo di non accettazione della domanda del richiedente l’aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che siano incompatibili con lo spirito e le finalità dell’Associazione.
4.6 I nuovi Associati acquistano tale qualità all’atto della loro iscrizione sul Libro degli Associati, e negli elenchi delle rispettive categorie e sezioni. Dell’avvenuta iscrizione viene data comunicazione scritta al richiedente.
4.7 L’iscrizione è a tempo indeterminato; tutti i Soci, a qualunque categoria appartengano, godono dei medesimi diritti e sono obbligati in ugual misura all’obbligo del pagamento delle quote associative.
4.8 Gli Associati sono tali, e quindi possono esercitare i loro diritti, solo se in regola con il versamento della quota associativa. Tutti gli Associati sono eleggibili alle cariche sociali, senza distinzioni tra le categorie.
4.9 La definizione dei requisiti, dei parametri e delle modalità che determinano l’inserimento nelle diverse categorie di Associati sono stabilite nel Regolamento stilato dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell’Assemblea degli Associati.
4.10 Le modifiche al Regolamento sono deliberate dall’Assemblea ordinaria degli Associati.
Art. 5 Obblighi degli Associati
5.1 Ogni iscritto è tenuto:
a. ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento;
b. ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, professionale ed economico assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
c. ad accettare ed osservare il Codice Deontologico e di Condotta approvato dall’Assemblea;
d. a curare il continuo aggiornamento professionale come previsto e definito dal Regolamento.
Art. 6 Quote associative
6.1 Ogni iscritto dovrà versare la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché l’eventuale quota integrativa ove prevista. La quota associativa non è trasmissibile o rivalutabile.
Art. 7 Provvedimenti disciplinari
7.1 Qualora l’iscritto venga meno agli obblighi indicati nel presente Statuto, o contenuti nel Regolamento, lo stesso sarà sottoposto ai relativi provvedimenti disciplinari previsti dal successivo punto 7.2. Tali provvedimenti saranno deliberati da parte del Collegio dei Probiviri a seguito di formale richiesta da parte del Consiglio Direttivo, di altro Associato o di terzi non Associati.
7.2 Le norme di comportamento e le sanzioni sono previste dallo Statuto e/o dal Regolamento e/o dal Codice Deontologico e di Condotta.
Art. 8 Perdita della qualità di Associato
8.1 Si perde la qualità di Associato per:
a. Dimissioni volontarie, qualora l’Associato comunichi con raccomandata A/R, PEC (posta elettronica certificata), email o fax la volontà di rinunciare allo status di Associato. Le dimissioni decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione. Il mancato versamento della quota sociale annuale, entro i termini previsti dal Regolamento, costituisce manifestazione di volontà ad esercitare il proprio diritto di recesso dall’Associazione. Tale recesso viene equiparato alle dimissioni volontarie.
b. Espulsione, qualora il comportamento, gli atti e/o le omissioni dell’Associato generino gravi conflitti e/o situazioni d’incompatibilità tra l’Associato e l’Associazione, le sue finalità e/o la sua struttura organizzativa, giuridica, finanziaria e/o istituzionale. L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, inoltre può essere proposta dal Collegio dei Probiviri per comportamenti, atti e/o omissioni sul piano deontologico e di condotta, su segnalazione di un Associato, di un non Associato e/o d’ufficio. L’Associato espulso ha la possibilità di appellarsi all’Assemblea alla prima scadenza utile, restando nel frattempo sospeso.
c. Morte dell’Associato. La qualità di Associato è strettamente personale e non può essere trasferita ai propri eredi.
8.2 La perdita della qualità di Associato, a qualsiasi titolo, non dà diritto alla restituzione della parte residua della quota associativa e/o integrativa versata
Art. 9 Riesame
9.1 Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa dell’espulsione stessa, l’Associato può ripresentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, il quale, sentito il Collegio dei Probiviri e accertata la decadenza dei motivi di espulsione, può disporre la riammissione dell’Associato.
Art. 10 Aspiranti Associati
10.1 Gli Aspiranti Associati che intendono diventare Associati ma che non posseggono ancora tutti i requisiti, saranno annotati in apposito Libro.
10.2 I soggetti che intendono essere iscritti in qualità di Aspiranti Associati dovranno presentare domanda scritta e versare il contributo richiesto.
10.3 I requisiti e le modalità per l’accettazione della domanda degli Aspiranti Associati sono disciplinate dalle norme contenute nel Regolamento.
Art. 11 Rapporti con Enti di Formazione Convenzionati
11.1 L’Associazione potrà creare rapporti preferenziali con realtà di formazione professionale pubbliche e private, di provata serietà e di adeguato livello qualitativo che si dimostrino in sintonia con l’Associazione, sia in relazione ai principi generali che agli standard minimi di formazione, che alle modalità di valutazione.
11.2 Gli enti di formazione potranno essere di qualsiasi natura giuridica, comprese le associazioni e le persone fisiche.
11.3 L’Associazione potrà, mediante un adeguato e continuo monitoraggio dell’iter formativo e delle procedure finali di valutazione degli Enti di Formazione Convenzionati, validare le valutazioni finali e/o alcune attività formative delle scuole equiparandole negli effetti alle valutazioni svolte direttamente dall’Associazione e/o inserendole nella propria attività di formazione permanente.
11.4 L’Associazione eserciterà con la Commissione Tecnico Scientifica una continua opera di monitoraggio e valutazione sulle attività in oggetto allo scopo di verificarne l’idoneità.
11.5 Il rapporto con gli Enti di Formazione si crea attraverso la sottoscrizione congiunta di una Convenzione ad opera del Presidente su approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 12 Le Sedi Regionali
12.1 L’Associazione promuove l’istituzione di sedi regionali su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione da parte dell’Assemblea.
12.2 In ogni sede regionale viene nominato un Responsabile che risponde direttamente al Consiglio Direttivo.
12.3 Tutti gli elementi informativi delle sedi regionali sono pubblicati nel sito web dell’Associazione.
Art. 13 Organi dell’Associazione
13.1 Gli organi dell’Associazione sono:
Art. 14 Assemblee degli Associati
14.1 Le Assemblee degli Associati si distinguono in Ordinarie e Straordinarie.
14.2 Le Assemblee Straordinarie sono quelle indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono Ordinarie tutte le altre.
14.3 Sono Assemblee Straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell’Associazione o allo scioglimento della stessa.
14.4 L’Assemblea Ordinaria ha la facoltà di approvare il Regolamento ed il Codice Deontologico e di Condotta predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo al fine di meglio definire le modalità di svolgimento dell’attività dell’Associazione, può proporre all’Assemblea di modificare le norme contenute nel Regolamento e nel Codice Deontologico e di Condotta.
14.5 Le modifiche proposte dal Consiglio Direttivo, di cui al punto precedente, entrano in vigore immediatamente dopo la relativa delibera da parte dell’Assemblea degli Associati alla prima Assemblea Ordinaria utile.
Art. 15 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
15.1 Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luoghi diversi da quello della sede sociale, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell’Assemblea degli Associati.
15.2 Le Assemblee possono svolgersi anche con Associati dislocati in più luoghi purché siano audio e/o video collegati tra loro, a condizione che sia consentito al Presidente di verificare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di constatare la regolare costituzione dell’Assemblea, di percepire adeguatamente gli argomenti oggetto di verbalizzazione, di trasmettere, ricevere, visionare documenti e che sia altresì consentito agli intervenuti la votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
15.3 Ogni anno, entro non oltre sei mesi dalla fine dell’anno sociale, deve essere convocata una Assemblea Ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all’esame e alla delibera degli Associati:
a. il Rendiconto economico e finanziario consuntivo;
b. l Rendiconto economico preventivo;
c. la Relazione Annuale del Presidente sull’attività associativa, sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
d. la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
e. gli altri argomenti all’ordine del giorno.
15.4 L’Assemblea degli Associati deve essere convocata anche in caso di richiesta scritta, su specifico Ordine del Giorno, da almeno la metà del Consiglio Direttivo oppure da almeno il 20% degli Associati per l’Assemblea Ordinaria e 40% per quella Straordinaria. Ricevuta la richiesta, il Presidente ha l’obbligo di indire l’Assemblea che deve aver luogo entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
15.5 La convocazione dovrà essere spedita o inviata, con adeguate modalità e mezzi che assicurino l’avvenuta ricezione, entro e non oltre 20 giorni prima della data dell’Assemblea Ordinaria; 30 giorni in caso di Assemblea Straordinaria.
15.6 La convocazione sarà pubblicata anche sul sito internet dell’Associazione.
15.7 Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza in seconda convocazione; la data e l’ora della seconda convocazione non potrà essere fissata nella stessa data dell’adunanza della prima convocazione.
15.8 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli Associati che risultano iscritti nel Libro degli Associati alla data dell’adunanza ed in regola col pagamento della quota associativa.
15.9 L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano d’età. In apertura della riunione si procede alla nomina di un Segretario che provvederà alla redazione del verbale sul libro delle Assemblee.
15.10 In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice, salvo per le materie che comportino modifiche statutarie o la messa in liquidazione dell’Associazione, nel qual caso si applica quanto previsto dall’Art. 21 del Codice Civile. In caso di parità di voti, la proposta oggetto delle deliberazioni si intende respinta.
15.11 Ogni Associato intervenuto ha diritto a un voto. Nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, ogni Associato può esprimere il proprio voto anche mediante delega da conferire ad altro Associato. Ogni Associato può essere portatore di una sola delega.
15.12 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma deliberata dall’Assemblea stessa all’occorrenza. Il Consiglio Direttivo può prevedere, inoltre, la possibilità di utilizzare mezzi alternativi per consentire la votazione anche a distanza.
15.13 Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 16 Funzioni dell’Assemblea
16.1 L’Assemblea, organo deliberativo dell’Associazione, assolve alle seguenti funzioni:
a. decide le linee generali della politica associativa;
b. ratifica i requisiti di appartenenza all’Associazione;
c. approva o ratifica il Codice Deontologico e di Condotta;
d. approva o ratifica il Regolamento;
e. elegge il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, fissandone il numero dei membri. La durata delle cariche è di due anni;
f. delibera su tutte le iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;
g. assume ogni altra deliberazione in materia di interesse associativo;
h. approva annualmente il Rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’Associazione;
i. approva annualmente il Rendiconto economico preventivo;
j. delibera lo scioglimento dell’Associazione;
k. valuta l’appello dell’Associato espulso.
Art. 17 Consiglio Direttivo
17.1 Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente è l’organo esecutivo dell’Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:
a. delibera l’ammissione e l’espulsione degli Associati;
b. cura la tenuta degli Elenchi degli Associati e provvede all’aggiornamento;
c. determina l’ammontare della quota associativa, del contributo integrativo e lo stato di morosità dell’Associato;
d. cura l’esecuzione delle delibere assembleari;
e. vigila sull’osservanza di tutte le disposizioni emanate dall’Assemblea in materia di interesse associativo;
f. predispone il programma operativo ed approva il Rendiconto consuntivo e preventivo dell’Associazione redatto dal Tesoriere, da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea;
g. cura la gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione in conformità ai fini statutari;
h. nomina la Commissione Tecnico Scientifica;
i. interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati e terzi;
j. istituisce le Sedi Regionali;
17.2 Il Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri compreso tra 5 e 11, nomina al proprio interno il Vice Presidente dell’Associazione, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
17.3 Il Vice Presidente: coadiuva il Presidente in base alle deleghe o incarichi conferitigli, rappresenta l’Associazione in caso di:
17.4 Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, provvedendo alla predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di cui abbia ricevuto incarico dal Presidente.
17.5 Il Tesoriere:
a. è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione con la redazione delle opportune annotazioni sui Libri Contabili previsti dalla legge;
b. ha la responsabilità della gestione di cassa, amministrativa, contabile, fiscale;
c. redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo, aggiungendovi eventualmente, in allegato, un commento di carattere tecnico e finanziario;
d. redige il Rendiconto economico preventivo;
e. può delegare parte dei propri compiti ad altri Consiglieri per singoli atti rientranti nelle proprie funzioni.
17.6 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire nuove strutture organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed incarichi.
17.7 Il singolo Consigliere adempie ad impegni e obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.
Art. 18 Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo
18.1 Il Consiglio Direttivo è convocato, con modalità e mezzi che attestino l’adeguata ricezione, da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno quindici giorni prima della data fissata.
18.2 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con i suoi componenti dislocati in più luoghi purché siano audio e/o video collegati tra loro, a condizione che sia consentito al Presidente di verificare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di constatare la regolare costituzione del Consiglio Direttivo, di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione, di trasmettere, ricevere, visionare documenti e che sia altresì consentito agli intervenuti la votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
18.3 Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. L’ordine del giorno può essere modificato e/o integrato fino a sette giorni prima della data fissata.
18.4 Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo (incluse le assenze giustificate). Il Presidente ha diritto di voto nelle adunanze del Consiglio Direttivo e viene conteggiato ai fini della regolare costituzione della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
18.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario che provvederà alla redazione del verbale sul Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
18.6 Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive, senza giustificazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consigliere decaduto sarà sostituito cooptando dal primo dei candidati non eletti.
18.7 Per ragioni di urgenza, semplificazione e funzionalità, è facoltà del Presidente sollecitare, con altre modalità, l’esame e/o l’approvazione di determinati argomenti da parte del Consiglio Direttivo. Le modalità sono definite nel Regolamento.
18.8 Le dimissioni, anche non contemporanee, di almeno la metà dei Consiglieri determinano la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo. I Consiglieri non dimissionari rimangono in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 19 Il Presidente dell’Associazione
19.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, inoltre:
a. presiede il Consiglio Direttivo e ne stabilisce l’ordine del giorno;
b. stabilisce, in accordo con il Consiglio Direttivo, l’ordine del giorno delle Assemblee degli Associati;
c. in caso di assenza delega la rappresentanza dell’Associazione al Vice Presidente;
d. assume provvedimenti d’urgenza relativi all’esecuzione di atti normativi e amministrativi, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo; può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere parte delle attribuzioni che gli competono.
Art. 20 La Commissione Tecnico Scientifica
20.1 La Commissione Tecnico Scientifica ha il compito di:
a. identificare e codificare le caratteristiche e i livelli qualitativi necessari e sufficienti per l’iscrizione degli operatori e degli insegnanti all’Associazione;
b. programmare e gestire l’attività di formazione permanente (aggiornamento professionale, approfondimento tecnico, arricchimento culturale, ecc.), in sintonia ed in collaborazione con il Consiglio Direttivo.
c. organizzare e gestire le attività di valutazione previste dal Regolamento dell'Associazione per le rispettive sezioni di appartenenza.
20.2 La Commissione Tecnico Scientifica è composta da un numero variabile (da un minimo di 3 ad un massimo di 11) di componenti di comprovata esperienza e professionalità secondo i parametri e con le modalità stabilite nel Regolamento e dalle delibere emanate dall’Assemblea.
20.3 I componenti della Commissione Tecnico Scientifica sono nominati dal Consiglio Direttivo. Al proprio interno viene nominato un Coordinatore.
Art. 21 Il Collegio dei Probiviri
21.1 Il Collegio dei Probiviri garantisce che lo spirito di collaborazione, moralità, ricerca e rigore professionale sia presente in tutte le attività dell’Associazione.
21.2 Il Collegio dei Probiviri, inoltre:
21.3 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea.
Art. 22 Il Collegio dei Revisori dei Conti
22.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sull’andamento amministrativo dell’Associazione e ne verifica i bilanci relazionando l’Assemblea.
22.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un minimo di 3 ad massimo di 5 membri eletti dall’Assemblea, lo stesso elegge al proprio interno un Presidente il quale dovrà essere iscritto all’Albo dei revisori contabili.
22.3 L’Assemblea ha facoltà di nominare, in sostituzione dell’organo collegiale, un Revisore Unico, anch’esso iscritto all’Albo dei revisori contabili, al quale spetteranno le medesime funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 23 Incompatibilità
23.1 Sono incompatibili tra loro tutte le cariche elettive degli organismi dell’Associazione.
Art. 24 Gratuità delle cariche
24.1 Tutte le cariche elettive si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica.
24.2 In deroga al punto precedente, l’incarico assegnato al Collegio dei Revisori non è a titolo gratuito se assunto da professionisti esterni.
Art. 25 Scadenza degli esercizi sociali
25.1 Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 26 Patrimonio
26.1 Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e dalle contribuzioni integrative, dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore dell’Associazione, dalle donazioni, lasciti testamentari, dai proventi e dai beni acquistati con tali somme.
26.2 E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 27 Durata dell’Associazione
27.1 La durata dell’Associazione è stabilita sino alla data del 31 dicembre 2070, tale durata sarà successivamente prorogata automaticamente di anno in anno.
Art. 28 Scioglimento dell’Associazione
28.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori attribuendone i relativi poteri. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29 Clausola finale
29.1 Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento dell’Associazione, non è codificato nel presente Statuto, provvederanno il Regolamento, il Codice Deontologico e di Condotta e le leggi vigenti in materia.
Il primo Statuto dell'Associazione, approvato dai Soci Fondatori, è stato registrato il 21/10/1999.
Lo Statuto qui pubblicato, è l'ultima versione, approvata il 1° dicembre 2021, durante l'Assemblea Straordinaria dagli Associati.